GUIDA ALLA REVISIONE

Il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non esclude però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine.

Per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell’anno di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l’anno di emissione della carta di circolazione attuale; l’anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale.

Per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente.

Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.


Dopo l’ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:

REGOLARE: il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza.

RIPETERE: al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione; se il motivo del “RIPETERE” riguarda: assi, freni, sterzo e sospensioni per circolare è necessario che a bordo del veicolo ci sia la dichiarazione di un’ Officina che certifichi gli interventi eseguiti, con l’indicazione che gli stessi sono stati effettuati “a regola d’arte”.

SOSPESO: il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito “REGOLARE”, quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico. In questo caso l’utente potrà condurre il giorno stesso della revisione il veicolo in officina e riportarlo presso il centro operativo presso il quale si svolgerà la nuova visita.


Oggetto della revisione:
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).

DOVE SIAMO

Via Pradonne 13 17043
Carcare (SV)

ORARI REVISIONI

Lun - Ven: 08-12 / 14-19
Sabato: 08-12

ORARI PRATICHE AUTO

Lun - Ven: 08.30-12 / 14-19
Sabato: 08-12

Sanzioni

Chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 159,00.

La carta di circolazione non viene più ritirata all’atto dell’accertamento dell’omessa revisione. L’organo accertatore appone sulla carta di circolazione l’annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione.

Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.

Quando un veicolo viene sospeso dalla circolazione per omessa revisione, non può essere utilizzato se non per recarsi presso il centro di revisione autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione per effettuare la revisione.

Se il veicolo viene utilizzato per finalità diverse, si è soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 1.842 a 7.369 euro, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.